primo video sulle 10 cose da sapere quando si parla di assicurazioni.
in questo video parliamo delle durate delle polizze. Quando un assicuratore ti chiede di firmare un contratto verifica che la scadenza non sia superiore a d un anno….nel tuo interesse……e se ti dicono che se firmi un contratto di cinque o dieci anni ti fanno lo sconto, ti garantisco che lo stesso sconto te lo faccio anche io e ti mantengo la scadenza 1 anno.
Oggi parliamo della regola proporzionale, vale a dire la regola che se tu non assicuri il tuo bene per il suo reale valore avrai un risarcimento inferiore a quello che ti aspetti….come mai?….segui il video e lo scoprirai
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Andrea Martano, agente di assicurazioni in Lissone (MB)
Oggi vi spiego cosa si intende per primo rischio assoluto e cosa si intende per valore intero.
Sono due formule diverse che possiamo richiedere al nostro assicuratore.
Cominciamo con il valore intero, è questa la formula più economica, Prevede il fatto di assicurare per il reale valore il bene che intendo proteggere, ad esempio dall’ incendio.
Primo rischio Assoluto prevede di stabilire una cifra ASSOLUTA indipendentemente dal reale valore del bene o nel caso di assicurazione del furto in abitazione del reale valore dei beni
contenuti in casa. La compagnia risarcirà al massimo quella cifra, senza applicazione della regola proporzionale che abbiamo visto nel video nr 3.
Quale formula consiglio io?……dipende dai casi, ma il tuo assicuratore te lo deve dire che esistono queste due possibilità . Per oggi è tutto….. al prossimo video
Aprile 20XX, e’ in senato per l’approvazione finale il disegno di legge sulla concorrenza. Un emendamento appena approvato in commissione parlamentare abroga/cancella nelle assicurazioni dei rami danni alla scadenza del contratto il tacito rinnovo.
Vuol dire che per le assicurazioni ad esempio della casa, contro gli infortuni, incendio, furto, responsabilitò civile, non dovrai mandare la disdetta se non la vuoi più pagare……..PECCATO…l’emendamento non è passato.
RICORDATI di mandare la disdetta se non vuoi più pagare un assicurazione diversa dal ramo auto o vita.
A maggior ragione stai attento a non sottoscrivere polizze di durata di 5 o 10 anni. riguardati il video nr 1 e nr 2 dove spiego perchè!
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CINQUE CONSIGLI PER I CONSUMATORI
L’IVASS (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni) ha concluso l’Indagine sui siti comparativi nel mercato assicurativo italiano, finalizzata a verificarne il livello di correttezza e trasparenza. Le risultanze sono pubblicate sul sito dell’Istituto. (WWW.IVASS.IT)
Dall’ indagine sono emersi alcuni profili di criticità per i consumatori legati alla esistenza di conflitti di interesse nella operatività dei siti, alle modalità di formazione delle graduatorie e alla trasparenza e correttezza dei messaggi pubblicitari.
1.I siti comparano solo (o prevalentemente) i prodotti di poche imprese con cui hanno stipulato accordi e da cui percepiscono provvigioni in relazione a ciascun contratto stipulato
2.Il numero delle imprese comparate è di molto inferiore al numero complessivo delle imprese che operano nel ramo r.c. auto. L’unico sito, non commerciale, che oggi compara tutte le imprese è quello pubblico gestito dall’VASS e dal MISE raggiungibile qui: www.preventivass.it
3.I siti fanno largo uso di messaggi pubblicitari formulati in modo da ingenerare nei consumatori il convincimento di poter ottenere notevoli risparmi e di acquistare il miglior prodotto. Spesso dichiarano di confrontare le migliori imprese o i migliori prodotti. Non indicano tuttavia i criteri di valutazione delle imprese e dei prodotti nè le basi di calcolo del risparmio promesso.
4.La polizza più economica può non essere la più adeguata alle proprie esigenze assicurative. La comparazione è oggi basata esclusivamente sul prezzo della polizza e non tiene conto delle condizioni contrattuali, ad esempio massimali di garanzia, franchigie, diritti di rivalsa, esclusioni e limitazioni della copertura. Risultano comparati prodotti con clausole diverse come, ad esempio, la c.d. guida esclusiva (che limita la guida ad un solo conducente) o la c.d. guida libera (che non ha questa limitazione).
Occorre valutare attentamente se le polizze presentate dal sito sono adatte alle proprie esigenze.
5. La pratica diffusa dei siti di abbinare alla garanzia r.c. auto coperture accessorie non richieste dal consumatore, costringendolo a deselezionarle in un momento successivo è oggi vietata per legge.
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